Art. 22.
(Agevolazioni fiscali ed esenzioni tributarie).

      1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche giuridiche in favore delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 23 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal titolo I del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle società

 

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di cui al titolo II del medesimo testo unico, e successive modificazioni, nella misura massima del 2 per cento di tali redditi.
      2. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a favore del Fondo unico per l'APS.
      3. L'acquisto di beni e di servizi destinati alla realizzazione all'estero di iniziative di cooperazione in attuazione e per le finalità della presente legge non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
      4. L'importazione in Italia di merci provenienti dai Paesi beneficiari ai sensi della presente legge, destinate a essere commercializzate nei circuiti del commercio equo e solidale, è effettuata in esenzione da imposte doganali e di importazione a condizione che l'Agenzia ne certifichi all'origine la produzione prevista e realizzata nell'ambito di iniziative di cooperazione allo sviluppo totalmente o parzialmente finanziate con le risorse del Fondo unico per l'APS.
      5. Le organizzazioni non governative che intendono avvalersi dei benefìci di cui al comma 4 sono iscritte, su loro richiesta, in un apposito registro nazionale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto dello stesso Ministero emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'iscrizione nel registro, tali organizzazioni devono:

          a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e avere come finalità statutarie l'effettuazione del commercio equo e solidale nonché il perseguimento della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo;

          b) dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale da almeno tre anni e di non avere alcun collegamento con soggetti italiani e stranieri aventi finalità di lucro;

          c) dimostrare che il numero dei soci lavoratori è superiore a quello dei lavoratori non soci e che al loro interno non vi sono soci sovventori.

 

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